La nuova disciplina della transazione fiscale ha recepito i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 7 aprile 2016, C-546/14, in tema di falcidia di Iva, nonché ritenute operate e non versate.

La legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, comma 81, legge n. 232/2016), ha così modificato l’articolo 182-ter della legge fallimentare in tema di transazione fiscale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione.

La transazione fiscale che il soggetto debitore propone in sede di concordato preventivo, ma anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti, può riguardare adesso sia il debito Iva che le ritenute.

La proposta, ovvero l’accordo, può prevedere la soddisfazione, anche soltanto parziale, ovvero dilazionato, di un credito tributario, compresi Iva e ritenute, ovvero contributivo privilegiato, prendendo quale parametro il cosiddetto “valore di mercato”.

In particolare, la soddisfazione parziale dovrà avvenire in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in ipotesi di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni, ovvero ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, quantificato (essendo un valore stimato) nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti previsti dall’art. 67, comma 3, lettera d), legge fall..

Qualora sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito “degradata” al chirografo deve essere inserita in un’apposita classe. Il debitore, soltanto attraverso la proposta presentata ai sensi dell’art. 182-ter legge fall., può proporre il pagamento, parziale ovvero anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali.

Il consenso del Fisco non risulta necessario per l’omologazione del concordato, poiché la falcidia del credito fiscale può intervenire pure quando l’amministrazione finanziaria abbia espresso voto contrario. In altre parole, il voto non favorevole dell’amministrazione non impedisce l’omologazione del concordato, sempreché sia raggiunta la maggioranza legale.