1. 25 GENNAIO 2015 – Le novità introdotte dall’Investment compact (Art. 4, D.L. n. 33/2015)

1.1 REQUISITI

Per piccole e medie imprese innovative si rendono le PMI che possiedono i seguenti requisiti:

a) La residenza in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in altri stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, purchè abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

b) La certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;

c) Non essere quotate in Borsa;

d) Non essere iscritte nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese come start up innovativa o incubatore certificato,

e) Almeno due dei seguenti requisiti:

e1) spese in ricerca in sviluppo pari ad almeno il 3 per cento del maggior valore tra fatturato e costo della produzione. Si possono comprendere le spese per lo sviluppo precompetitivo e competitivo , quelle relative ai servizi di incubatori certificati, i costi del personale interno e dei consulenti esterni, le spese legali per la registrazione della proprietà intellettuale;

e2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a un quinto della forza complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca certificata presso Istituti di Ricerca Pubblici o Privati , in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale,

e3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno un brevetto o un software registrato e direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività d’impresa. Da segnalare la mancata previsione, quale requisito per le PMI innovative, di un oggetto sociale che abbia ad oggetto lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico (anche nel campo turistico) come previsto per le Start Up innovative.

1.2 ISCRIZIONE IN UNA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE Le PMI innovative, come le SUI, per poter beneficiare di speciali innovazioni, dovranno essere iscritte in apposita sezione speciale del Registro delle Imprese della CCIAA. L’iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenete le seguenti informazioni:

a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;

b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;

c) oggetto sociale;

d) breve descrizione dell’attività svolta, comprese le attività e le spese in ricerca e sviluppo,

e) elenco dei soci con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding con autocertificazione di veridicità.

f) elenco delle società partecipate;

g) curriculum vitae dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa connessa all’attività innovativa delle PMI.

h) Indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;

i) ultimo bilancio depositato in formato XBRL;

j) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale,

k) sito internet.

Le informazioni informazioni sopra riportate:

a) sono aggiornate entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno e sono sottoposte al regime di pubblicità previsto sopra;

b) Sono rese disponibili, eventualmente sul proprio sito. Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio , il rappresentante legale della PMI innovativa attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione e deposita tale dichiarazione presso l’ufficio del registro delle Imprese. Il mancato deposito di detta dichiarazione comporta la cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle Imprese.

1.3. Agevolazioni ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro imprese. Si applicano alle pmi innovative:

l’esonero del pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, L’esenzione dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.

2. Introdotte rilevanti novità con “INVESTMENT COMPACT”, L. n. 33/2015 del 24 marzo 2015. La legge ha confermato, all’art. 4, con alcune rilevanti novità, l’introduzione nel nostro ordinamento di una nuova tipologia di PMI . le PMI innovative, estendendo loro parte delle facilitazione previste per le Start up innovative, come da L .n. 221/2012. E’ stato aggiunto il requisito che deve trattarsi di società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato. Altra precisione ha riguardato il requisito del volume di spesa in ricerca e sviluppo, includendo anche le spese per l’acquisto di tecnologia ad alto contenuto innovativo.

2.1 Definizione – i requisiti richiesti In seguito alle modifiche, possono qualificarsi come PMI innovative le PMI, vale a dire le imprese che occupano meno di 250 persone, i cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, che sono costituite in forma di società di capitali, o anche in forma cooperativa e che possiedono i seguenti requisiti:

a) La residenza in Italia, o in uno degli stati membri dell’Unione Europea, purchè abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

b) La certificazione dell’ultimo bilancio o dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;

c) Le loro azioni non devono essere quotate in un mercato in un mercato regolamentato;

d) L’assenza di iscrizione al registro speciale come Start up innovativa;

e) Almeno due dei seguenti requisiti:

1) Volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa . Dal computo sono escluse le spese per acquisto e per la locazione di immobili; nel computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo.

2) Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art. 3, decreto ministeriale Istruzione, università e ricerca delo 22 ottobre 2004, n. 270.

3) Titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale.

2.2. L’iscrizione in una sezione speciale del Registro delle Imprese a cui le PMI innovative devono essere iscritte. L’iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:

a) Ragione sociale e codice fiscale;

b) Data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;

c) Sede principali ed eventuali sedi periferiche;

d) Oggetto sociale;

e) Breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;

f) Elenco dei soci, con autocertificazione di veridicità;

g) Elenco delle società partecipate

h) Indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all’attività innovativa è connessa all’attività innovativa delle PMI;

i) Indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università o centri di ricerca;

j) Ultimo bilancio depositato nello standard XBRL;

k) Elenco dei diritti di privativa su proprietà in industriale e intellettuale;

l) Numero dei dipendenti;

m) Sito internet Le PMI innovative dovranno assicurare l’accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito internet. Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere aggiornate entro il 30 giugno di ciascun anno e dovranno essere sottoposte allo stesso regime di pubblicità. Le PMI innovative sono tenute al pagamento sia dei diritti di segreteria che del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.

3. Le novità relative agli incentivi fiscali Altre novità riguardano gli incentivi fiscali in favore di persone fisiche e giuridiche che intendono investire nel capitale sociale delle PMI innovative – Agevolazioni comuni alle Start Up innovative e elle PMI innovative In entrambi i casi sono previsti: Esonero dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria all’avvio dell’attvità dell’ impresa. Incentivazione e remunerazione del personale in equity. Possibiltà di finanziare la società tramite il “crowdfunding”. Incentivi fiscali agli investimenti da parte di persone fisiche e di persone giuridiche. Accesso semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI.

Dott. Marco A. Gabrielli gabriellimarcoantonio@gmail.com

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tel: 0521.207329

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