E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2015, n.192 il testo del decreto legge n.83/2015 (coordinato con la legge di conversione 6 agosto n.132).
Le misure adottate “muovono da un pricipio comune: un’azienda con problemi rischia di trascinare con sé altre imprese (fornitori di bemi e servizi e intermediari finanziari) continuando a contrarre obbòigazioni che non potrà soddisfare. Affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario, o di risanare l’azienda, con benefici sul piano occupazionale e più in generale tutelando il tessuto economico contiguo“.
A soli due anni dalle modifiche oiù recenti in tema di restructuring, il Governo ha approvato, attraverso il D.L. di cui sopra, una nuova serie di norme aventi oggetto le procedure di ristrutturazione dei debiti già disciplinate dalla Legge Fallimentare.
Norme riguardanti il professionista
il professionista chiamato ad attestare il piano di risanamento o di ristrutturazione ovvero la proposta di concordato dovrà :
- Essere nominato direttamente dal debitore,
- Essere indipendente, nel senso che non potrà essere legato da rapporti professionali o personali al debitore,
- Non aver prestato, negli ultimi 5 anni, attività di lavoro autonomo o subordinato in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.
Norme relative all’accesso alle procedure e agli strumenti di protezione per il debitore:
Per effetto delle nuove norme il debitore potrà accedere più velocemente alle procedure di risanamento ( in particolare al concordato preventivo ).
La riforma in esame stabilisce, infatti che il debitore possa depositare il ricorso volto all’ammissione alla procedura di concordato preventivo senza presentare contestualmente anche la vera e propria proposta di concordato, l’attestazione di fattibilità del professionista e la relativa documentazione di supporto, che potrà essere depositata successivamente. Il debitore, nel termine massimo di 180 gg.potrà decidere se proseguire ungo la strada del concordato preventivo, ovvero se procedere verso un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis.
Grazie alla riforma, le protezioni previste dalla L.F. opereranno sin dal momento dell’accesso alle stesse: già nel corso della fase preparatoria della documentazione e della negoziazione con i creditori il debitore sarà già al riparo da azioni esecutive e cautelari.
Norme riguardanti il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione con continuità aziendale
Il legislatore ha finalmente introdotto ( artt. 182 quinquies L.F. e 186 bis L.F. ) una disciplina specifica per il caso in cui il debitore opti per la prosecuzione dell’attività aziendale. In questi casi il debitore potrà chiedere al Tribunale di essere autorizzato:
- A concedere pegno o ipoteca a garanzia dei finanziamenti interinali,
- Ad effettuare pagamenti che diversamente sarebbero soggetti a revocatoria purchè attestati dal professionista indipendente come funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori relativi alle forniture strumentali alla continuazione dell’attività aziendale.
Inoltre l’impresa soggetta a concordato preventivo con continuità aziendale potrà sospendere il pagamento di crediti privilegiati per un anno a partire dall’omologazione.
Norme per la finanza interinale e i contratti in corso di esecuzione
Con le nuove norme diventerà possibile per il debitore, anche prima dell’omologazione del concordato o dell’accordo di ristrutturazione:
- ottenere finanza interinale interamente prededucibile purchè tale finanza ponte sia considerata – nella relazione dell’esperto indipendente – funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori;
- richiedere al tribunale l’autorizzazione a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione ovvero a sospenderli per un periodo non superiore a 60 giorni ( prevedendo un indennizzo a favore della controparte che subisce la risoluzione del contratto );
- compiere gli atti di ordinaria amministrazione ed essere autorizzato dal tribunale a compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione.
Nuovi termini per la soddisfazione dei creditori che non aderiscono all’accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis
La riforma stabilisce:
- 120 giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti al momento dell’ omologa,
- 120 giorni dalla rispettiva scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologa.
Norme relative alle disposizioni di diritto sccietario:
la riforma in oggetto prevede l’introduzione di un nuovo articolo ( art. 182- sexies L.F.), che stabilisce che, alla data del deposito del ricorso per l’ammissione alla procedure di concordato o di domanda per l’omologazione al 182 bis, e sino all’omologazione stessa, non si applicheranno le disposizioni societarie relative alle cause di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale per perdite oltre il terzo ovvero al di sotto del limite legale.
In questo modo i soci del debitore avranno la possibilità di concentrarsi sull’attività di negoziazione con i creditori e l’impostazione del piano di restructuring, rimandando a dopo l’omologa le problematiche connesse alla ricapitalizzazione della società .
Le norme di natura fiscale
Grazie alle nuove disposizioni, anche per i piani di risanamento ( art 67 comma 3 lett. d) ) e gli accordi di ristrutturazione la riduzione dei debiti ( art.182 bis L.F. ) le perdite sui crediti sono considerate deducibli.
Nuove responsabilità per il professionista attestatore
la riforma introduce una nuova fattispecie di reato denominata “ falso in attestazioni e relazioni “ ( art.236 bis L.F.), a cae+rico del professionista che nelle relazioni o attestazioni relative a piani di risanamento. Accordi di ristrutturazione o concordati preventivi, esponga informazioni false, ovvero ometta di riferire informazioni rilevanti ( con aggravanti se il fatto sia commesso con dolo o in danno ai creditori )
In conclusione, la lettura della normativa in oggetto porta alla considerazione che la riforma sia mirata a facilitare l’accesso alle procedure di restructuring, in particolare attraverso una velocizzazione e semplificazione degli strumenti normativi di salvataggio aziendale.
Marco Antonio Gabrielli
Dottore Commercialista – Revisore Legale
gabriellimarcoantonio@gmail.com
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