Il nuovo art.182 septies prevede un particolare regime che consente di vincolare ai contenuti dell’accordo di ristrutturazione dei debiti non solo i creditori finanziari che abbiano sottoscritto l’accordo, ma anche quei creditori finanziari che, pur messi in condizione di partecipare alle trattative, abbiano ritenuto di non aderire all’accordo di ristrutturazione.

La norma è tesa a risolvere alcuni dei problemi concreti che gli operatori del settore si trovano quotidianamente a fronteggiare nei vari tavoli di ristrutturazione ove, con sempre maggiore frequenza, si assiste al, più o meno motivato, defilarsi di qualche Istituto Bancario dalle trattative atte al raggiungimento dell’accordo di ristrutturazione, che si riflettono non solo sulle concrete possibilità di recupero dei creditori, ma anche sulla tenuta stessa dell’attività d’impresa in continuità aziendale.

L’adesione “coatta” al piano di ristrutturazione.

L’art.182 septies L.F. pone, quale primo requisito per la sua applicabilità, la condizione che almeno la metà dell’indebitamento complessivo del debitore sia dovuto nei confronti di banche e intermediari finanziari.
In presenza di tale requisito, la norma consente:

  • di “classare” i creditori finanziari, suddividendoli in una o più categorie, secondo un criterio di omogeneità di posizione giuridica ed interesse economico;
  • di richiedere quindi, in sede di ricorso per l’omologazione dell’accordo, che gli effetti dello stesso vengano estesi anche a quei creditori finanziari che, inseriti in una delle classi, non abbiano però aderito all’accordo, con il positivo effetto di superare l’ostacolo rappresentato dalla condizione dell’unanimità volontaria degli Istituti di Credito nella negoziazione di una manovra finanziaria.

Tutto ciò è però possibile solo al ricorrere di talune specifiche condizioni, ovvero che:

  • tutti i creditori finanziari della “classe” in cui è inserito anche il creditore finanziario non aderente siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano messi in condizione di parteciparvi in buona fede; il che dovrebbe essere abbastanza agevole mediante la documentazione dell’avvenuta convocazione del tavolo di ristrutturazione e della contestuale messa a disposizione della documentazione rilevante (piano di risanamento, manovra finanziaria ed attestazione);
  • e che almeno il 75% dei creditori finanziari inseriti in tale classe sia aderente al piano di ristrutturazione dei debiti, il che non dovrebbe costituire un particolare problema se si considera che, nella normale prassi di ristrutturazione, i principali creditori finanziari (75%) sono spesso propensi ad aderire alla manovra finanziaria loro proposta.

Le tutele predisposte a favore dell’aderente “coatto”.

Il creditore finanziario che, in tal modo, si trova vincolato ai contenuti di un accordo di ristrutturazione al quale non ha però partecipato, ha la possibilità, in sede di giudizio di omologa, di proporre opposizione contestando la richiesta di estensione nei suoi confronti degli effetti dell’accordo di ristrutturazione concluso con gli altri creditori finanziari.
In ipotesi di opposizione, il Tribunale può procedere all’omologa se verifica che il creditore finanziario aderente coatto:
( i ) effettivamente ha una posizione giuridica ed un interesse economico omogeneo con quello degli altri creditori finanziari, aderenti volontari, inseriti nella medesima classe;
( ii ) ha ricevuto un completo set informativo sull’accordo e sui suoi effetti ed è stato effettivamente messo in condizione di partecipare alle relative trattative; e
( iii ) può ottenere, in base all’esecuzione dell’accordo di ristrutturazione, un grado di soddisfazione delle proprie pretese “non inferiore rispetto alle alternative praticabili”.

Le possibili criticità dell’operazione.

Pur se, dal punto di vista degli operatori che operano dalla parte del debitore, la norma non può che essere vista con un certo favore, la formulazione legislativa lascia molti punti aperti.
Riguardo alle difficoltà che potranno sorgere in merito alle valutazioni circa la correttezza della classazione dei creditori, vi è da aggiungere che (questione di particolare interesse per il ceto bancario) non è chiaro se al creditore finanziario che forzatamente è tenuto ad aderire ad un accordo, di cui non è stato parte, possono essere imposte modifiche che attengono al suo credito, sia nel quantum che nell’eventuale cancellazione forzosa del credito.