Nella proposta di disegno di legge delega predisposto dalla Commissione Rodorf di riforma delle leggi concorsuali, la procedura di liquidazione giudiziale sostituisce quello che oggi è il fallimento: si è inteso abbandonare il vecchio termine punitivo, per usarne uno più moderno in linea con la legislazione comunitaria (art. 2 lett. a).

Nella prospettiva di riforma, la procedura di liquidazione è alternativa e subordinata a quella di ristrutturazione, nel senso che viene data prevalenza agli strumenti negoziali di risoluzione della crisi d’impresa rispetto a quelli “meramente disgregatori” (art. 2 lett.g).

In linea tendenziale, si può dire che la procedura di liquidazione non ha subito rilevanti cambiamenti rispetto al modello proposto dalla riforma del 2006, come si evince anche dagli obiettivi indicati dall’art.2, volti alla riduzione del costo delle procedure attraverso una generalizzata diminuzione dell’incidenza della prededuzione (lett.i), all’eliminazione dei contrasti interpretativi (lett.j), all’istituzione di un albo dei soggetti destinati a svolgere le funzioni di gestione e di controllo nell’ambito delle norme concorsuali con la nuova disciplina lavoristica, anche di matrice europea (lett.m).

Il curatore, il programma di liquidazione e le azioni per la ricostruzione dell’attivo

Al curatore devono essere attribuiti specifici poteri di accesso alle informazioni detenute presso le pubbliche amministrazioni e le banche dati onde poter individuare ed apprendere l’attivo da liquidare.

Lo strumento principale della liquidazione nelle mani del curatore è ancora il programma di liquidazione, il cui contenuto va ulteriormente specificato rispetto alla formulazione attuale.

Ciò in quanto la fase giudiziale della procedura dovrebbe chiudersi con l’approvazione da parte del comitato dei creditori, essendo riservato il successivo intervento del giudice delegato esclusivamente alla risoluzione delle eventuali controversie.

Il programma è anche la sede in cui il curatore esplicita le scelte compiute con riferimento alla ricostruzione dell’attivo, prevedendo la legittimazione del curatore all’esercizio dell’azione di responsabilità in ipotesi specifiche ( art.7 comma 4 ).

Il concordato preventivo

La Commissione ha ritenuto di circoscrivere l’istituto in questio alla sola ipotesi del concordato in continuità attualmente disciplinato dall’art.186 bis. L. fall..

Il favore verso l’istituto concordatario trova una sua giustificazione quando lo stesso favorisca la continuità aziendale e una migliore soddisfazione dei creditori sociali.

E’ stata comunque ipotizzata l’eventualità di un concordato liquidatorio purché preveda la provenienza alla procedura di risorse esterne rispetto ai valori realizzabili, e purché tale apporto permetta un aumento apprezzabile dei vantaggi ai creditori rispetto all’ipotesi fallimentare.

Il disegno di legge delega tiene ferma la recente previsione normativa che introduce quale requisito di ammissibilità del concordato liquidatorio l’assicurazione di un pagamento di almeno il 20 per cento dei crediti chirografari.

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