Art. 4 legge delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e della insolvenza.

L’art 4 sopracitato ruota attorno al concetto di emersione tempestiva della crisi di azienda e al tentativo di addivenire ad una soluzione della medesima,  concordata tra debitori e creditori.

La procedura di allerta è infatti finalizzata ad anticipare il più possibile l’emersione di una situazione di insolvenza, da trattarsi in tempi rapidi e risolversi con adeguati sistemi.

Il Governo così disciplina l’introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l’emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore  creditori, attenendosi ai seguenti criteri direttivi:

  1. individuare i casi in cui le procedure di cui al presente articolo non trovano applicazione, in particolare prevedendo che non si applichino alle società quotate in borsa e alle grandi imprese;
  2. prevedere l’istituzione presso ciascuna camera di Commercio di un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi; prevedere che l’organismo nomini un collegio composto da almeno tre esperti, di cui uno designato tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, degli Avvocati ecc., dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale competente per il luogo in cui l’imprenditore ha sede, uno designato tra gli iscritti del predetto Albo, dalla CCIAA e uno designato, tra gli iscritti al medesimo albo, da associazioni di categoria; attribuire al predetto organismo, su istanza del debitore, la competenza ad addivenire a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative, e , in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi; precisare le condizioni in base alle quali gli atti istruttori della procedura possono essere utilizzati  nell’eventuale fase giudiziale; prevedere che l’organismo dia immediata comunicazione ai creditori pubblici qualificati (Agenzia Entrate ecc.) dell’avvenuta presentazione dell’Istanza di cui alla presente lettera; prevedere che il collegio, non oltre al termine di cui alla presente lettera, verifichi se è stata raggiunta una soluzione concordata tra il debitore e i creditori; prevedere che, qualora il collegio non individui misure idonee a superare la crisi e attesti lo stato di insolvenza, l’organismo ne dia notizia al pubblico ministero ai fini del tempestivo accertamento della crisi medesima;
  3. porre a carico degli organi di controllo societari, l’obbligo di avvisare immediatamente l’organo amministrativo della società di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare tempestivamente l’organismo di cui alla lettera b);
  4. imporre a creditori pubblici qualificati, in particolare all’Agenzia delle Entrate, gli Enti previdenziali e gli agenti di riscossione delle Imposte, l’obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per iquali procedono, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e, in ogni caso , all’Organismo di cui alla lettera b) il perdurare di inadempimenti di importo rilevante;
  5. stabilire che l’organismo di cui alla lettera b ), a seguito delle segnalazioni ricevute o su istanza del debitore, convochi immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore medesimo, nonché anche i componenti del controllo se esistenti, al fine di individuare nel più breve tempo possibile, previa verifica della situazione patrimoniale, economica e finanziaria esistente, le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi;
  6. determinare i criteri di responsabilità del collegio sindacale in modo che, in caso di segnalazione all’organo di amministrazione e all’organismo di cui alla lettera d), non ricorra la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti e delle omissioni successivi predetta segnalazione;
  7. consentire al debitore che abbia presentato l’istanza di cui alla lettera di cui alla lettera b), o che sia stato convocato ai sensi della lett.e), di chiedere alla sezione specializzata in materia d’impresa l’adozione delle misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso;
  8. Prevedere misure premiali, sia di natura patrimoniale sia in termini di responsabilità personale, in favore dell’imprenditore che ha tempestivamente proposto l’istanza di cui alla lett.b) o che ha tempestivamente chiesto l’omologazione di un accordo di ristrutturazione o proposto un concordato preventivo o proposto ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale; includere tra le misure premiali in termini di responsabilità personale la causa di non punibilità per il delitto di bancarotta semplice e per gli altri reati previsti dalla legge fallimentare, quando abbiano cagionato un danno di speciale tenuità., un ‘attenuante ad effetto speciale per gli altri reati, nonché una congrua riduzione degli interessi e delle sanzioni correlati ai debiti fiscali dell’impresa, fino alla conclusione delle medesima procedura; prevedere che il requisito della tempestività ricorra esclusivamente quando il debitore abbia prodotto una delle predette istanze, entro il termine di sei mesi dal verificarsi di determinati indici di natura finanziaria da individuare, in particolare, nel rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, nell’indice di rotazione dei crediti, nell’indice i rotazione del magazzino e l’indice di liquidità;
  9. regolare i rapporti tra la procedura di composizione assistita della crisi avviata ai sensi della lettera b) e il procedimento iniziato a norma della lettera d) prevedendo in particolare, che, ricevuta la comunicazione dell’organismo di cui alla lettera b), il creditore qualificato sospenda la segnalazione; prevedere che l’organismo di cui alla lettera b) dia comunicazione ai creditori pubblici qualificati della conclusione del procedimento iniziato innanzi a esso; stabilire il termine da quando sono decorsi i sei mesi dalla data di presentazione dell’Istanza di cui alla lett.b), entro il quale i creditore pubblico qualificato effettua la segnalazione di cui alla lett d), qualora il debitore , prima della scadenza del termine stesso, non abbia avviato la procedura di composizione assistita della crisi, o non abbia estinto il debito o non abbia raggiunto un accordo con i creditore pubblico qualificato o non abbia chiesto l’ammissione a una procedura concorsuale.