L’anno 2017 rilancia il bonus ricerca e sviluppo

Credito d’imposta ricerca e sviluppo, arrivano nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Con la circolare n. 13/E del 27 aprile 2017, elaborata d’intesa con il Ministero dello Sviluppo economico, l’Agenzia fornisce istruzioni alle imprese che intendono usufruire dell’incentivo, alla luce delle modifiche introdotte, al fine di potenziare lo strumento, con l’ultima Legge di bilancio.

La novità, introdotta dall’art.1 commi 15 e 16 della legge di bilancio per il 2017 che ha innalzato al 50 % il contributo su tutte le spese, e la circolare sopracitata che consente alle imprese che non avevano inserito i costi di ricerca e sviluppo nel bilancio del 2015, la possibilità di dichiararli ora. La detta percentuale di incentivo riguarda adesso anche il costo del personale “normale” e non piu’ altamente specializzato.

I beneficiari

Sono tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Secondo l’Agenzia delle Entrate possono beneficiare dell’agevolazione gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale esercitata, nonchè le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del TUIR. Tra le imprese beneficiarie sono ricompresi i consorzi e le reti di imprese.

Devono ritenersi escluse dal beneficio le imprese sottoposte a procedure concorsuali, salvo il caso in cui le stesse procedure concorsuali siano finalizzate alla prosecuzione dell’attività economica (“in continuità”).

Le attività in R&S agevolabili

Il decreto attuativo ha delimitato l’ambito oggettivo dell’agevolazione, elencando le attività di R&S ammesse al C.I. e quelle escluse dal beneficio.

Sul piano oggettivo la circolare precisa che le attività di R&S possono essere svolte anche in ambiti diversi da quello scientifico e tecnologico (per es. in ambito storico o sociologico) atteso che le attività di R&S sono volte all’acquisizione di nuove conoscenze, all’accrescimento di quelle esistenti e all’utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni.

L’articolo 3, ai co. 4 e 5, e l’articolo 2 del decreto attuativo elenco in maniera puntuale le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, consistenti:

Nella ricerca fondamentale;
Nella ricerca industriale;
Nello sviluppo sperimentale.
Sono cosi’ classificabili i lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale finalità principale l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamentali di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette ( “ usi commerciali diretti “ ex art.2 c. 1 lett a), dei lavori e delle sperimentazioni riconducibili alla ricerca fondamentale ).
Sono classificabili nella ricerca industriale le attività di: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti – creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche.
Sono classificabili in quest’ultimo settore le attività di acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni piani e altra documentazione, purchè non siano destinati a uso commerciale.
Il decreto attuativo ha ricompreso anche gli studi di fattibilità.

Rientra nella ricerca industriale anche la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali. Vi rientra la produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non sono considerate attività di R & S ( art. 3 comma 5 e art. 2 comma 2 d decreto att. ) le modifiche ordinarie o periodiche apportate ai prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso .

Sono agevolabili, invece, le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione dei prodotti ( quali, ad es., la sperimentazione di una nuova linea produttiva, la modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto. L’Agenzia delle Entrate ritiene precisato l’ambito oggettivo del credito di imposta, e informa che ulteriori indagini, allo scopo di accertamenti di natura tecnica, saranno rimandate alla competenza del MI.S.E.. Pertanto, i soggetti interessati, se hanno dubbi sull’attività svolta, possono presentare un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate, che provvederà ad acquisire il pare del detto Ministero dello Sviluppo Economico. ( L’art. 2 de DM definisce le attività agevolabili.)

I costi agevolabili

Le spese ammissibili sono riconducibili al personale, alle quote di ammortamento dei beni utilizzati in attività di ricerca e sviluppo, ai costi per consulenze e alle spese per “ competenze tecniche e privative industriali “.

L’imputazione degli investimenti in R&S ad uno dei periodi di Vigenza dell’Agevolazione avviene secondo le regole generali di competenza fiscale, previste dall’art.109 Tuir: in particolare sono ammissibili i costi di competenza del periodo di imposta di riferimeto direttamente connessi allo svolgimento delle attività di R % S ammissibili. Su questa base di imputazione dei costi concorrono alla determinazione del C.I. anche i costi capitalizzati. Resta fermo che il medesimo costo concorre alla determinazione del C.I. in uno solo dei periodi agevolati.

Per incentivare l’attività di R&S svolta dalle imprese, è prevista la possibilità di considerare gli investimenti in attività di R&S che risultino avviate in data anteriore al periodo di applicazione dell’agevolazione. In tal caso l’agevolazione compete per la parte di costi sostenuti nel periodo. Sono pertanto agevolabili tutti gli investimenti effettuati durante il periodo di vigenza del beneficio, a prescindere dal momento in cui sono state avviate le relative attività di R&S.

Documentazione a supporto delle spese

Le imprese beneficiarie sono tenute a rispettare, ai fini dei successivi controlli, alcuni adempimenti formali: il beneficiario deve predisporre apposita documentazione contabile, che deve essere certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Il documento può essere redatto in forma libera, ma deve contenere l’attestazione della regolarità formale della documentazione contabile e dell’effettività dei costi sostenuti. La certificazione dovrà essere allegata al bilancio e, ai fini dei successivi controlli, deve essere conservata ed esibita unitamente al bilancio.

Le novità dell’anno 2017

Tra le novità, che si applicano da quest’anno, viene concesso un anno in più per effettuare gli investimenti, viene innalzato da 5 a 20 milioni di euro l’importo massimo annuale del credito che ciascun beneficiario può maturare mentre l’aliquota aumenta al 50% e diventa unica per tutti i tipi di spese ammissibili. E ancora: entrano nella platea dei beneficiari anche le imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti e sono agevolabili le spese relative a tutto il personale impiegato in R&S, a prescindere dalla qualifica e dal titolo di studio del lavoratore.

Si tratta di novità significative, che hanno un impatto sul calcolo dell’incentivo: a questo proposito, il documento di prassi fornisce istruzioni sulla determinazione dell’agevolazione, spiega con esempi come effettuare il calcolo sia con riferimento ai primi due periodi d’imposta (2015 e 2016), sia ai successivi (dal 2017 al 2020) e risponde ad alcuni quesiti specifici.

Un anno in più per gli investimenti agevolati – Si allunga di un anno il periodo di tempo entro il quale i soggetti interessati possono effettuare gli investimenti ammissibili all’agevolazione: per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2017, i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare possono avvalersi dell’agevolazione, oltre che per gli investimenti effettuati nei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, anche per quelli effettuati nel periodo di imposta 2020.
Analogamente, i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare possono beneficiare dell’agevolazione per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta 2015-2016 e fino al periodo di imposta 2020-2021.

Quadruplica il tetto massimo annuale – Sale da 5 a 20 milioni di euro l’importo massimo annuale del credito di imposta riconosciuto a ciascun beneficiario, fermo restando il fatto che le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo devono essere almeno pari a 30mila euro nel periodo di imposta per il quale si intende beneficiare dell’agevolazione. Per i primi due periodi agevolati il credito di imposta compete nei limiti dell’importo massimo annuale pari a 5 milioni di euro, mentre per i restanti quattro periodi agevolati il beneficio spetta nei limiti del nuovo tetto massimo. Nessuna novità, invece, con riguardo al momento in cui far valere il credito d’imposta: potrà essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi per le attività di R&S.

L’aliquota sale e diventa unica – Più impulso all’incentivo con la nuova aliquota unica, più alta rispetto a quella fissata precedentemente. Prima delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio, infatti, l’aliquota ordinaria del credito di imposta era fissata al 25% e saliva al 50% in relazione alla quota dell’eccedenza agevolabile riferibile alle spese per il “personale altamente qualificato” impiegato nell’attività di ricerca e a quelle per i contratti di ricerca extra muros. Alla luce dell’ultimo intervento normativo, invece, la misura dell’aliquota del credito di imposta non è più differenziata in funzione della tipologia di spese ammissibili, ma è fissata al 50% per tutti i costi ammissibili. Una novità che semplifica anche il meccanismo di calcolo dell’agevolazione.
Ammesse al credito le attività di ricerca e sviluppo svolte per committenti esteri – Più ampi i confini della ricerca agevolabile: rientra anche l’attività di R&S svolta da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese estere. Per effetto di questa modifica il soggetto commissionario residente che “esegue attività di ricerca e sviluppo” per conto di committenti non residenti viene quindi equiparato, ai fini dell’agevolazione, al soggetto residente che “effettua investimenti” in attività di ricerca e sviluppo. Anche questa novità trova applicazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e quindi, nella maggior parte dei casi, da quest’anno.

Semplificazioni per le spese del personale impiegato in R&S – Via la distinzione tra “personale altamente qualificato” e “personale non altamente qualificato”. Con la modifica apportata dalla Legge di bilancio 2017, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (dal 2017 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), non occorre più suddividere il costo sostenuto per il “personale altamente qualificato” e quello sostenuto per il personale “tecnico” non in possesso del titolo di studio richiesto. Le spese sostenute per quest’ultima categoria di lavoratori erano già state ammesse al beneficio in via interpretativa (circolare n. 5/E del 2016).

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 27 aprile 2017)

By |2019-04-05T14:00:58+00:00June 1st, 2018|Uncategorized|
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