La rivalutazione 2020 è possibile anche nel solo comparto civilistico – contabile.
E’ inoltre possibile eseguire la rivalutazione su un singolo bene: quindi sarà possibile scegliere, all’interno di ogni specifica categoria, un singolo bene da rivalutare (civilisticamente o fiscalmente).
La scelta di non rivalutare un cespite può essere considerata in relazione alla cessione del bene ante 2024, ovvero l’anno dal quale la rivalutazione rileva fiscalmente per le plusvalenze o per le minusvalenze.
Un altro aspetto della disciplina concerne il “saldo attivo di rivalutazione” : nel caso in cui il contribuente iscriva in bilancio il maggior valore sul bene senza optare per il riconoscimento fiscale dello stesso, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione non costituisce riserva in sospensione d’imposta, fermo restando la necessità di imputarlo al capitale o accantonarlo in una speciale riserva con esclusione di ogni diversa utilizzazione. Nel caso in cui il detto saldo attivo – con rilevanza solo civilistica, che fiscalmente è considerato riserva di utili, venga distribuito sarà tassato in capo ai soci.
Trattandosi di una riserva di utili, il saldo attivo di rivalutazione civilistica è liberamente utilizzabile anche per l’eventuale copertura di perdite, facoltà rilevante per capitalizzare l’azienda in questi tempi di bilanci poco entusiasmanti ( seppur, anche per il 2020, le società saranno “ graziate” dalla riduzione del capitale sociale o della ricapitalizzazione della società) .
La rivalutazione fiscale ha il vantaggio non trascurabile del costo ridotto dell’imposta sostitutiva del 3%, sia per i beni ammortizzabili che per i beni non ammortizzabili.
La nuova norma ripropone la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione attraverso il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva pari al 10%. Nel caso non si opti per l’affrancamento, si rileverà la presenza di un riserva in sospensione d’imposta.
Le suddette imposte imposte sostitutive devono essere versate in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte dei redditi relativi ai periodi di imposta successivi ( con scadenza quindi, a giugno 2021, 2022 e 2023).