La norma (art.182 bis L.F.) attribuisce il chiaro significato di lasciare alla libertà delle parti il compito di delineare, come meglio ritengono i contraenti, il contenuto e la struttura dell’accordo.

Il legislatore ha avuto di mira la tipizzazione dell’accordo di ristrutturazione dell’operazione economica sottesa all’accordo stesso, operazione consistente nella complessiva rideterminazione dell’assetto debitorio dell’imprenditore, attraverso la predisposizione di un piano di ristrutturazione e la conseguente stipulazione di uno o più contratti con i creditori, finalizzati alla esecuzione del piano.

L’attuazione del piano dell’accordo di ristrutturazione passa attraverso il consenso di un numero di creditori che rappresenti almeno il 60% dell’esposizione debitoria dell’imprenditore, potendo poi tale consenso confluire in un unico contratto (bilaterale o plurilaterale) ovvero in un fascio di contratti (autonomi o collegati).

Se si considera che il piano di ristrutturazione si può comporre di più parti e che l’esecuzione del piano può svilupparsi lungo un arco temporale assai ampio (normalmente 3-5 mesi) ci si accorge che non e’ possibile tenere uniti in un unico contesto causale tutti i contratti conclusi per la ristrutturazione del debito.

Accordi debitori e/o remissori.
Lo scopo di tutti i partecipanti all’accordo è la rimozione dello stato di insolvenza, in modo diretto, e il soddisfacimento delle ragioni dei creditori, in modo indiretto.

Quando l’accordo può considerarsi concluso e qual’è la forma che deve assumere?

Per coloro che lo ritengono un contratto unitario, la conclusione dell’accordo coincide con il momento in cui l’accettazione dell’accordo da parte dell’ultimo dei creditori aderenti è portato a conoscenza di tutti gli altri concorrenti.

Diversa, ovviamente, la conclusione di quanti vedono nell’accordo un fascio di contratti tra loro distinti, poichè in tal caso il momento di conclusione del contratto varia da creditore a creditore.

L’imprenditore che chiede l’omologazione deve fare confluire i vari contratti autonomi nell’accordo mediante un unico documento, poichè l’accordo è considerato un modo unitario del 1° comma dell’art. 182 bis L.F..