Le Sezioni Unite hanno precisato che la transazione fiscale è “una speciale figura di concordato preventivo: sia perché viene ovviamente in rilievo solo quando vi siano debiti tributari; sia perché, anche in presenza di debiti tributari, è possibile un concordato preventivo senza transazione fiscale”.
Vale a dire che, in presenza di debiti tributari, “per il debitore sono disponibili due ipotesi di concordato preventivo: una principale, che prescinde da un previo accordo con il Fisco; l’altra speciale, che include la transazione fiscale.
La scelta tra l’uno e l’altro procedimento dipenderà evidentemente dall’eventuale esigenza imprescindibile di ottenere il voto favorevole dell’amministrazione finanziaria, in ragione delle dimensioni del suo credito, oltre che di offrire certezza ai creditori tutti circa l’effettiva consistenza del debito tributario e di conseguenza circa le concrete prospettive di attuabilità del piano concordatario”
Ne consegue che “se tra le due fattispecie di concordato, le Sezioni Unite precisano che il secondo è “una speciale figura di concordato preventivo: sia perché viene ovviamente in rilievo solo quando vi siano debiti tributari; sia perché, anche in presenza di debiti tributari, è possibile un concordato preventivo senza transazione fiscale”.
Nel concordato preventivo v’è, come è evidente, un rapporto di specialità, non è possibile estendere alla fattispecie generale, del concordato senza transazione fiscale, la disciplina della fattispecie speciale, del concordato con transazione fiscale”.
Inoltre, le Sezioni Unite richiamano la sentenza dei giudici europei “che ha dichiarato eurounitariamente compatibile la falcidiabilità del credito IVA in sede di concordato preventivo, in ragione della serietà del procedimento destinato a verificare l’impossibilità di una migliore soddisfazione della pretesa tributaria in caso di fallimento” e che ha comportato il definitivo venir meno della diffusa convinzione della “indisponibilità a livello nazionale del credito per un’imposta di natura eurounitaria”.
Le Sezioni Unite, invece, non affrontano il tema della natura, sostanziale o processuale, delle disposizioni concernenti il divieto di falcidia.
Con la transazione fiscale il debito tributario si consolida, con la conseguenza che il debitore ottiene il vantaggio della assoluta certezza riguardo all’ammontare del debito verso l’Erario in quanto la pretesa tributaria si cristallizza alla data di presentazione della domanda, così come quantificata dall’Ufficio, con esclusione, da un lato, della facoltà dello stesso di procedere ad ulteriori accertamenti anche qualora non sia maturata la decadenza, dall’altro, da parte del debitore, di contestare pretese anche non definitive.
In assenza di transazione con il fisco, al contrario, il debitore non ottiene i benefici sopradescritti, ma puo’ optare per la contestazione della pretesa della pretesa dell’Erario nel caso in cui gli importi contestati non incidano in maniera rilevante e se il consenso dell’Amministrazione non è definitivo ai fini del raggiungimento della maggioranza nella procedura .
Un’ulteriore conseguenza dell’omologazione dell’accordo anche sul debito verso l’Erario è l’estinzione dei giudizi in corso aventi in oggetto i tributi concordati.
Con la transazione fiscale, il credito chirografario di natura tributaria deve essere soddisfatto in misura pari a quella offerta per la classe trattata meglio .